L’esclusione viene espressa sotto forma di clausola all’interno della polizza assicurativa, quale che sia il ramo di appartenenza e l’oggetto della garanzia.Elenca dettagliatamente tutte le ipotesi in cui la garanzia stessa non è operante per la tipologia degli eventi.

L’esclusione, in parole semplici, rappresenta dunque tutti quei casi particolari nei quali la polizza non può avere validità. Qualsiasi tipo di polizza assicurativa contiene al suo interno dei casi in cui la compagnia non è tenuta a risarcire l’assicurato.

Ad esempio, nella polizza infortuni, sono esclusi (e quindi non risarcibili) tutti i casi in cui non vi è stata la casualità dell’infortunio ma è ben presente (e dimostrabile) che l’infortunio è stat ocausato da una colpa grave dell’assicurato.

Se prendiamo invece ad esempio la polizza vita, molto speso è escluso dal risarcimento il suicidio prima dei due anni dalla stipula della polizza. Ciò significa che i famigliari dell’assicurato che si è tolto la vita non potranno essere risarciti della somma precedentemente accordata.

 

 

 

 

Nel sottoscrivere una polizza assicurativa per il vostro veicolo è opportuno porre attenzione, prima dell’accettazione, a tutte le clausole presenti nel contratto. Quelle più note e “dolorose” per gli automobilisti sono le clausole di esclusione e il diritto di rivalsa, presenti in quasi tutti i contratti di sottoscrizione RC Auto.Le clausole di rivalsa e di esclusione stabiliscono i limiti, previsti dal contratto assicurativo, sulla copertura dei danni di un sinistro stradale da parte della compagnia assicuratrice. Si definiscono ovvero le situazioni in cui l’assicurazione non garantisce il risarcimento totale o parziale dei danni causati dal sottoscrivente della polizza.In tutte le situazioni elencate dalla clausole di esclusione all’assicurato non verrà garantita nessuna copertura, una sorta di “annullamento temporaneo” previsto da contratto.La rivalsa invece permetterà all’assicurazione di richiedere un risarcimento, concordato alla stipulazione della polizza,all’assicurato in determinate situazioni. All’atto della stipulazione della polizza si può richiedere alla compagnia la rinuncia alla rivalsa. L’assicurato può quindi richiedere la rinuncia alla rivalsa alla propria compagnia assicuratrice, la quale può declinare la richiesta, accettarla previo maggiorazione premio assicurativo oppure gratuitamente.Semplificando, le compagnie possono rifiutare la copertura dei danni in determinate situazioni o richiedere un “risarcimento” all’assicurato per altre.Le clausole di rivalsa e di esclusione stabiliscono i limiti, previsti dal contratto assicurativo, sulla copertura dei danni di un sinistro stradale da parte della compagnia assicuratrice. Si definiscono ovvero le situazioni in cui l’assicurazione non garantisce il risarcimento totale o parziale dei danni causati dal sottoscrivente della polizza.Le clausole di rivalsa e di esclusione stabiliscono i limiti, previsti dal contratto assicurativo, sulla copertura dei danni di un sinistro stradale da parte della compagnia assicuratrice.