Ti è scaduta la polizza e hai paura di non essere più protetto? Scopriamo assieme che cosa si può fare e quanto tempo hai per rinnovarla.
Il codice civile prevede la sospensione dell’assicurazione casa
Quando una polizza casa giunge a scadenza la copertura dell’assicurazione essa resta valida fino al quindicesimo giorno oltre la data di scadenza.
Questa regola trova il fondamento nell’articolo 1901 del codice civile, che cita “(…) se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.
Il termine “sospesa” vuol dire che la polizza resta attiva, ma in attesa di essere rinnovata.
La ragion d’essere di questa norma sta nel voler introdurre una certa “flessibilità” per eventi imprevisti che rischierebbero di porre l’assicurato in una situazione di mancata copertura.
pensiamo ad esempio a una coppia di coniugi assicurati sulla propria casa. la scadenza della loro polizza è prevista il giorno 10 giugno. la coppia parte il 2 giugno per una crociera di due settimane e si dimenticano di saldare il rinnovo della polizza prima della loro partenza. senza l’art. 1901 la loro abitazione non sarebbe più protetta a partire dall’11 giugno, ma grazie all’estensione automatica dei quindici giorni i coniugi avranno tutto il tempo di rientrare a casa e pagare l’assicurazione entro il 25 giugno, giorno in cui invece la copertura cesserebbe definitivamente se non provvedessero al rinnovo.
Lo stesso imprevisto potrebbe avvenire con scadenze che cadono a cavallo del week-end o di ferie nel corso delle quali le stesse agenzie assicurative potrebbero essere chiuse.
Questo “limbo” di 15 giorni di estensione viene anche chiamato, in gergo “assicuratese”, periodo di comporto.
È da notare che la copertura è valida purché avvenga il rinnovo entro i 15 giorni, per questo come già accennato il codice civile parla di “sospesa”, in quanto la polizza è in attesa di essere rinnovata.
Ipotizziamo che i coniugi subiscano un furto nell’appartamento durante la loro assenza il giorno 15 giugno (ovvero il quinto giorno successivo alla scadenza). Il sinistro sarebbe indennizzabile purché il rinnovo avvenga entro il 25 giugno (15° giorno dopo la scadenza). Se i coniugi si presentassero in agenzia per pagare il rinnovo il giorno 26 giugno (16° giorno dopo la scadenza, quindi oltre il periodo di comporto) il furto avvenuto non sarebbe più indennizzabile.